CCNL Aziende grafiche Parte I
Art. 8
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
In vigore dal 2 dic 1960
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO
O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
A) Passaggio da operaio a intermedio.
Il passaggio da operaio a intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "Intermedi" che graduano i benefici in rapporto all'anzianità del lavoratore nell'azienda, la anzianità per il servizio prestato come operaio sarà considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato "ex-novo" con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianità.
L'indennità di anzianità in caso di licenziamento sarà liquidata
in base alle disposizioni tutte previste dalla
Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica.
La liquidazione dei due periodi però sarà riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
B) Passaggio da operaio a impiegato.
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà, assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari ad un quarto dell'anzianità come operaio.
C) Passaggio da intermedio a impiegato.
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto, "ex novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianità maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio;
agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianità maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo.
Per quanto concerne in particolare gli scatti biennali di anzianità, di cui all' della Parte Quarta - Impiegati - del presente Contratto, il rapporto si considera come non interrotto e gli scatti già maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria, vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi cui il lavoratore ha diritto come impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-8