CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 1
VISITA MEDICA
In vigore dal 2 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'Azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-2