CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 5
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 2 dic 1960
L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali.
Per le categorie degli addetti alla linotype, lynograf, intertype e tipograf l'orario normale è di 7 ore giornaliere e 42 settimanali.
Ai sensi dell' della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potrà in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori ove prestino un orario normale giornaliero di 9 e 10 ore sarà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, 1/8 della indennità di contingenza per ciascuna delle ore prestate in più delle 8 giornaliere.
Ai sensi del R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, modificato con D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
In conformità al disposto dell', comma 2°, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), il riposo del personale femminile e minorile potrà essere ridotto a un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turni.
Qualora il lavoro si svolga senza l'interruzione per la refezione meridiana, la prestazione non potrà superare le 7 ore giornaliere.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro, essi verranno così regolati ed il loro svolgimento dovrà essere predeterminato settimana, per settimana:
1° turno, 8 ore giornaliere, con l'interruzione meridiana; 7 ore se continuative;
2° turno, 7 ore giornaliere;
3° turno, 6 ore giornaliere.
In ogni caso, ai turni di cui sopra, sarà corrisposta la retribuzione relativa, ad 8 ore.
In caso di effettuazione di turni di lavoro degli addetti alla linotype, linograf, intertype e tipograf, essi verranno così regolati:
1° e 2° turno, 7 ore giornaliere (pagate per 7);
3° turno, 6 ore giornaliere (pagate per 7).
Qualora, nei casi, in precedenza indicati, di effettuazioni di più turni di lavoro, il 2° turno termini dopo le ore 23 e non oltre le ore 24, verrà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione, limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-5-2