CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 5

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali. Per le categorie degli addetti alla linotype, lynograf, intertype e tipograf l'orario normale è di 7 ore giornaliere e 42 settimanali. Ai sensi dell' della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potrà in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori ove prestino un orario normale giornaliero di 9 e 10 ore sarà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, 1/8 della indennità di contingenza per ciascuna delle ore prestate in più delle 8 giornaliere. Ai sensi del R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, modificato con D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue. L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora. In conformità al disposto dell', comma 2°, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), il riposo del personale femminile e minorile potrà essere ridotto a un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turni. Qualora il lavoro si svolga senza l'interruzione per la refezione meridiana, la prestazione non potrà superare le 7 ore giornaliere. In caso di effettuazione di più turni di lavoro, essi verranno così regolati ed il loro svolgimento dovrà essere predeterminato settimana, per settimana: 1° turno, 8 ore giornaliere, con l'interruzione meridiana; 7 ore se continuative; 2° turno, 7 ore giornaliere; 3° turno, 6 ore giornaliere. In ogni caso, ai turni di cui sopra, sarà corrisposta la retribuzione relativa, ad 8 ore. In caso di effettuazione di turni di lavoro degli addetti alla linotype, linograf, intertype e tipograf, essi verranno così regolati: 1° e 2° turno, 7 ore giornaliere (pagate per 7); 3° turno, 6 ore giornaliere (pagate per 7). Qualora, nei casi, in precedenza indicati, di effettuazioni di più turni di lavoro, il 2° turno termini dopo le ore 23 e non oltre le ore 24, verrà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione, limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24. Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-5-2

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