CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 4

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 2 dic 1960
L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto di risoluzione di rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato, ed in base alla retribuzione stabilita per la categoria, nella quale ha prestato la sua opera, semprechè non sia stata precedentemente concordata in misura superiore. Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti della anzianità. Il periodo di prova non potrà essere superiore a due settimane, salvo che per la 1ª categoria, uomini per la quale la prova potrà protrarsi sino a tre settimane. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-2

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