CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 6
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 2 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero, di cui all', salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore lavorate in meno nella giornata di sabato.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la decima ora.
Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all', lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno, di cui all'articolo precedente.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonché per quelle particolari mansioni, (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di legge è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri), e considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà maggiorata del 15%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario feriale: 30%;
lavoro notturno: 60%;
lavoro festivo: 60%.
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
se diurno, 30%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
se notturno, 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso per il lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola, dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascuna categoria e per ciascun turno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-6-2