CCNL Aziende grafiche Parte II
Art. 7
LAVORO A DOMICILIO
In vigore dal 2 dic 1960
Fermo restando le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
a) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con la osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
b) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
c) il compenso in sostituzione del preavviso e della indennità di anzianità verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
d) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa svolgentesi su otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per gli operai di categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-7-2