Art. 20 · DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI
CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 20

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DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI

In vigore dal 2 dic 1960
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-20