CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 25

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: oltre i 2 e fino a 6 anni di anzianità: 50%; oltre i 6 e fino ai 15 anni di anzianità: 75%; oltre i 15 anni di anzianità: 100%. Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianità ininterrotta e, per gli apprendisti, due anni di anzianità ininterrotto dalla ultimazione del periodo, di apprendistato. Verrà corrisposta la intera indennità di anzianità di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 55 anni di età per gli uomini e i 50 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste dall'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-25

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