CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 27

DISCIPLINA DEL LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti: rimprovero verbale o rimprovero scritto; multa sino a tre ore di lavoro normale sospensione dal lavoro fino a tre giorni: licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità. L'importo delle multe, sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra la Direzione e la Commissione Interna. Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta, la multa o la sospensione: a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso; e) sia trovato addormentato; f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca, senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento; g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato; h) alterni anche con vie di fatto purchè non assumano carattere di rissa; i) proceda, alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza; l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o alla igiene. Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennità di anzianità operai colpevoli di: m) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto della azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni; n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra; o) recidiva nella medesima, mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni; p) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di anzianità gli operai colpevoli di: q) insubordinazione grave verso i superiori; r) furto; s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione; t) risse nello stabilimento; u) reati di cui alla lettera p) commessi nell'ambito aziendale; v) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-27

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