CCNL Aziende grafiche Parte II

Art. 26

CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall' sarà portato a quattro settimane. Nel trapasso o nella trasformazione di azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta. Per dar luogo al licenziamento collettivo, o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-26

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