CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 9

FERIE

In vigore dal 2 dic 1960
L'intermedio che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti; 20 giorni di calendario per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 15° compiuto; 25 giorni di calendario per anzianità di servizio dall'inizio del 16° anno al 20° compiuto; 30 giorni di calendario per anzianità di servizio dall'inizio del 21° anno in poi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi: nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, l'intermedio non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. La qualifica di intermedio (ex-equiparato) - agli effetti del presente articolo - decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianità di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, è considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-9-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo