CCNL Aziende grafiche Parte III
Art. 12
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 2 dic 1960
All'intermedio per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sarà corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito già concesso o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni.
Tale aliquota è calcolata sul minimo tabellare di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sarà applicata sui minimi tabellari di paga mensile aumentati della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di paga in atto alle singole scadenze mensili, mentre, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sarà effettuato al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
Per i lavoratori che prima del 1 gennaio 1945 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terrà conto, ai soli fini degli scatti di anzianità, del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni, successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi allo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità dell'intermedio ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
In ogni caso però, la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'intermedio con gli scatti di anzianità nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sarà conservata fino a che non venga, assorbita dal maturare degli scatti nella nuova categoria di assegnazione.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianità maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo, degli aumenti derivanti dagli scatti già maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi interconfederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952.
Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfettarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato:
+====================================+================+============+
| | uomini | donne |
+====================================+================+============+
|intermedio di 1ª categoria | 370 | 325 |
+------------------------------------+----------------+------------+
|intermedio di 2ª categoria | 320 | 280 |
+------------------------------------+----------------+------------+
b) Con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
+===================================+=============+==========+
| | uomini | donne |
+===================================+=============+==========+
|intermedio di 1ª categoria | 15 | 13 |
+-----------------------------------+-------------+----------+
|intermedio di 2ª categoria | 13 | 11 |
+-----------------------------------+-------------+----------+
c) Con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianità maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di paga mensile conglobato.
d) Gli aumenti periodici di anzianità successivi al 1 giugno 1952, che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 (data di inizio della nuova contingenza) in poi, dovranno essere calcolati anche sull'importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-12-3