CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 17

MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia l'intermedio non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità, per un periodo massimo di sei mesi per anzianità ininterrotta di sei vizio con la qualifica di intermedio fino a 4 anni, di otto mesi oltre i 4 anni, di dieci mesi oltre i 10 anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e metà di essa per gli altri quattro: la intera retribuzione per i primi tre mesi e metà per i successivi cinque mesi nel secondo caso; la intera retribuzione per i primi 4 mesi e metà per i successivi 6 mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dall'intermedio da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia,. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'intermedio quanto giù compete in base alla presente regolamentazione buie, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra, l'intermedio non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto, su richiesta dell'intermedio con la corresponsione della indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cesserà, qualora l'intermedio con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 18 mesi consecutivi, il limite massimo rispettivamente previsto nei diversi casi contemplati. La qualifica di intermedio (ex-equiparato) agli effetti del presente articolo, decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianità di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-17-2

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