CCNL Aziende grafiche Parte III
Art. 18
TUTELA DELLA MATERNITÀ
In vigore dal 2 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavorazioni madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché lino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante due mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le intermedie hanno diritto alla retribuzione intera, fatta dedizione di quanto percepiscono allo stesso titolo per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell'importo totale della stessa percepita dall'intermedia nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerate assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.
Qualora, durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all' del presente Contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatorio dal lavoro, di cui al 2° comma del presente articolo, deve essere computato nell'anzianità di servizio nonché ai fini della gratifica natalizia e della, ferie. Le avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-18-2