CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 19

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per gli intermedi che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi mesi 1 per i lavoratori di 2ª categoria intermedi: b) per gli intermedi che hanno superato i 5 anni di servizio e fino ai 10 anni compiuti: mesi 2 per gli intermedi di 1ª categoria intermedi; mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. c) per gli intermedi che hanno superato i 10 anni di servizio: mesi 2 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi mesi 2 per i lavoratori di 2°- categoria intermedi. La qualifica di intermedio (ex-equiparato) agli effetti del presente articolo, decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianità di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e considerata utile agli effetti del presente articolo nella misura del 50%. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti, termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennità per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca della nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-19-2

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