CCNL Aziende grafiche Parte III

Art. 20

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
. INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni, verranno corrisposte all'intermedio che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta le sottoindicate aliquote della indennità di cui all'articolo precedente: fino a 5 anni di anzianità:................... 50% oltre ai 5 anni e fino ai 10 anni:................ 75% oltre ai 10 anni di anzianità:................ 100%. Verrà corrisposta l'intera indennità di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell' della Parte II (operai). Per quel che riguarda l'anzianità relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione della qualifica di intermedio o di ex-equiparato, si applicano le norme dell' della Parte II (operai), per quanto si riferisce alle aliquote delle indennità e le norme dell', lettera A) della Parte I "Norme Generali", per quanto si riferisce al computo dell'indennità stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-20-2

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