CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 16
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 7 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per ISO la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa,
retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile
quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-16-2