CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 19
INDENNITÀ PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
In vigore dal 7 dic 1960
INDENNITÀ PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI
NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti
alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, è stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-19-2