CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 18
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord, e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro e di riduzione della; durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-18-2