CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 17
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 7 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo
interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Per i lavoratori che affatto della corresponsione della tredicesima mensilità risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione silla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di
Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesimo mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, conteggiando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Però il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-17-2