CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIParte II

Art. 21

FERIE

In vigore dal 7 dic 1960
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha di litro ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio da 1 a giorni 20 per gli aventi anzianità oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianità oltre i 10 anni e fino giorni 30 per gli aventi anzianità oltre i 20 anni compiuti. Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la, relativa, maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-sud) è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività previste dal precedente che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca, sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in fatto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda è tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-21-2

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