CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 26
TRASFERIMENTO
In vigore dal 7 dic 1960
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa
azienda, situato in diversa località, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra è consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del
viaggio e per sè e per i familiari che li seguono nel trasferimento, la indennità di trasferta di cui all'.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennità
di trasferimento commisurata a mezza mensilità della intera retribuzione che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilità della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportato per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
I lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se
licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Nota.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio"
non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare a anche agli effetti anagrafici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-26-2