CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIParte II

Art. 27

INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 7 dic 1960
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuata la denunzia di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovrà attenersi alle istruzioni previste nell' sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso stabilito. Al termine del periodo dell'invalidità temporanei come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia, professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-27-2

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