CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 7 dic 1960
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e
puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al
termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambienta particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo precedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechè dette disposizioni risultano più favorevoli alle lavoratrici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-30-2