CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 32
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
Il rapporto e di lavoro a tempo indeterminato non può essere
risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di
licenziamento:
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ANNI DI SERVIZIO | 1° GRADO | 2° GRADO
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| |
fino a 5 anni compiuti...........|mesi 1 |mezzo mese
Oltre i 5 anni e fino a 10 com-| |
piuti..........................|mesi 1 e mezzo |mesi 1
Oltre i 10 anni..................|mesi 2 |mesi 1 e mezzo
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (20 marzo 1946 e 27. ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), è considerati utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.
Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di
dimissioni secondo i termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle
ferie ed è considerato anzianità utile agli effetti del computo della indennità di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere
al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-32-2