CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 7 dic 1960
Il lavoratore cui si applica, la presente regolamentazione, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso alla carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali
nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianità.
Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio
prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli alimenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici per l'anzianità utile nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 ed il 14 giugno 1952, già calcolati sui solo minimo tabellare sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 1 dicembre 1954, alle seguenti nuove misure globali:
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| 1° GRADO | 2° GRADO
-----------------------------
_ uomini_ donne_ uomini _donne
-----------------------------
| | | |
Superiori ai 20 anni...................| 465 | 410 | 300 | 340
dai 18 ai 20 anni......................| 440 | 325 | 370 | 280
dai 10 anni ai 18 anni.................| - | - | 300 | 250
inferiori ai 18 anni...................| - | - | 250 | 225
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio al grado superiore, sarà mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi ai 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nel nuovo grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-15-2