CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II›Parte II
Art. 11
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 7 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa Nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festività:
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania:
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - Natale;
12) 26 dicembre - S. Stefano;
e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festività del Patrono della località dove ha, sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
In caso di coincidenza di una o più delle festivita) di cui alle lettere, b) c) d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si procede a spostamento, verrà corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, e per ciascuna delle festività di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso una giornata di intera retribuzione.
Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all' sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività, indicate nelle lettere b), c) e d) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque, la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-11-2