CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 13

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 7 dic 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purchè esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo