CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 18
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI. MAGGIORAZIONI
In vigore dal 7 dic 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI.
MAGGIORAZIONI
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell', ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' sul recupero delle ore perdute e dall' sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b) e c) dell'.
Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun operaio può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto ed autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la 1ª ora.......... 25%
ore successive............................................... 35%
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati fe-
stivi........................................................ 50%
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............ 30%
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni................................................. 4%
turni notturni............................................... 25%
5) lavoro straordinario festivo................................. 70%
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in
turni avvicendati) 1ª ora.................................... 60%
ore successive............................................... 75%
Per le ore di lavoro domeniche che superano l'orario normale settimanale di cui all' (48 o 60) sarà applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennità di contingenza.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-18