CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 22

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 7 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Ai lavoratori discontinui o addetti a mansioni di semplice attesa o custodia aventi orari superiori alle 8 ore giornaliere la gratifica natalizia sarà corrisposta in ragione di 25 giornate della retribuzione percepita secondo il rispettivo orario giornaliero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-22

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