CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 23

PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 7 dic 1960
Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianità continuativa sarà corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa) pari a: 125 ore al compimento del 10° anno di anzianità ininterrotta; 125 ore al compimento del 15° anno di anzianità ininterrotta; 150 ore al compimento del 20° anno di anzianità ininterrotta. I premi di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Nel caso in cui l'operaio venga licenziato, non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono, del quattordicesimo e del diciannovesimo anno di anzianità, l'importo del premio di anzianità che gli sarebbe spettato al compimento del 10°, del 15° e del 20° anno sarà versato dall'azienda alla Cassa Mutua Malattia. Tuttavia se la cessazione del servizio si verifichi con le sopradette anzianità, quando l'operaio abbia già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge oppure la cessazione stessa dipenda dal decesso dell'operaio, il premio verrà versato, anziché alla Cassa di Malattia all'operaio stesso ed ai suoi aventi diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-23

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