CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 8

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 7 dic 1960
Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali saranno concessi necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavoro, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-8

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