CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 7 dic 1960
Normalmente l'eventuale periodo di prova non può superare sei giornate lavorative, con reciproca facoltà di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità. Il periodo di prova può essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non può essere inferiore ai minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-3

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