CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IParte I

Art. 4

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

In vigore dal 7 dic 1960
La classificazione degli operai verrà fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai comuni: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione. Donne di 1ª categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessità che richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di 2ª categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di 3ª categoria: Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alle lavorazioni. Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro. L'incasellamento delle lavorazioni per le categorie sopra elencate sarà studiato settore per settore con l'intervento delle rappresentanze delle parti direttamente interessate. Lavoratori addetti a lavori discontinui O a mansioni di semplice attesa o custodia: Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - semprechè di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo gruppo di specializzazione. Gruppo B. Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principianti ed altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-4

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