CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 6
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 7 dic 1960
La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
In detta ipotesi, all'operaio sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre l'operaio continuerà a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore.
Non si adotterà la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni.
L'operaio che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - semprechè non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-6