CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I›Parte I
Art. 9
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 7 dic 1960
Agli operai assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a 6 mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno agli operai gli abiti di lavoro di cui sopra sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di chiedere la restituzione dell'abito usato.
Nel caso in cui l'azienda abbia già provveduto a fornire gratuitamente l'abito da lavoro, non ricorre l'obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra le Associazioni locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-9