CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 36
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 29 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità dà licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-36-2