CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 35

PREVIDENZA

In vigore dal 29 nov 1960
Agli effetti della previdenza l'azienda si atterrà alle norme dell' del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge,
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-35-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo