CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORAR[O DI LAVORO
In vigore dal 29 nov 1960
In conformità delle norme di cui agli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia Centrale, Meridionale e insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzi) elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-30-2