CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 33
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 29 nov 1960
All'imiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per azianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini e il 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-33-2