CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 37
SOSTITUZIONE DEGLI USI
In vigore dal 29 nov 1960
La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall' per la indennità di licenziamento relativa alla anzianità di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso al l', sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se più favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con la applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-37-2