CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 38

NORME SPECIALI

In vigore dal 29 nov 1960
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purchè non contengano modificazioni e limitazioni di diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrato nelle normali attribuzioni del datore ti lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-38-2

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