CCNL industria della birra e malto Parte IV›Parte QUARTA
Art. 1
INDENNITÀ ISTRUZIONE FIGLI
In vigore dal 29 nov 1960
Qualora il lavoratore i capo famiglia, avente almeno un anno di anzianità, debba risiedere per ragioni di lavoro in località dove non esistano scuole e si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonato di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, semprechè anche questi offrano abbonamenti di tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, Corrisponderà al 50% della spesa dell'abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa mi ogni caso col compimento del 14° anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nella no scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di abbonamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-1-4