Art. 33 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 33

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 29 nov 1960
All'imiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: 50% per azianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini e il 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-33-2