CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 31

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 29 nov 1960
Il contratto dell'impiegato a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza ai termini di preavviso. I trmini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i 10 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà. I termini di disdetta decorrono dalla, metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza, dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo dalla retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta si sensi dei primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso nolo compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno esser comunicate per iscritto. L'impiegato già in servizio al 1 luglio 1937 manterrà "ad personam" l'eventuale maggior termine di i preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini, o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati, o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto in relazione cepite per indennità di licenziamento di cui all' ai più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-31-2

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