CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 25
TUTELA DELLA MATERNITA
In vigore dal 29 nov 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della impiegata, durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento.
L'azienda corrisponderà all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza e metà retribuzione per i successivi tre mesi fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dall' della presente regolamentazione, quando risultino più favorevoli alla impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso della anzianità di servizio per il periodo suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-25-2