CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 25

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 29 nov 1960
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della decorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base più eventuali aumenti di merito più la indennità di contingenza, più la indennità speciale. Per gli operai retribuiti ad incentivo, si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-25

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