CCNL industria della birra e malto Parte I›Parte PRIMA
Art. 30
PERMESSI
In vigore dal 29 nov 1960
Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità.
Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-30