CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 36
104 / 135INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 29 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità dà licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-36-2