Art. 36 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL industria della birra e malto Parte IIIParte TERZA

Art. 36

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 29 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità dà licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-36-2