CCNL del 20 novembre 1956

Art. 85

TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 24 nov 1960
L'Azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato stesso, secondo quanto stabilisce l' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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